statuto

Art. 1 – Costituzione
E’ costituita una Associazione denominata “brillante.mente” con sede legale in Pavia, piazza Emanuele Filiberto 4.
L’Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata e senza scopi di lucro, regolata dal Codice Civile e dal presente Statuto. 
L’Associazione ha per fine l’offerta di servizi educativi e di formazione ai ragazzi in età scolare.

Art. 2 – Scopi
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
-promuovere la formazione dei ragazzi in età scolare con servizi dopo scuola e aiuto compiti presso strutture di enti pubblici o privati; 
-promuovere, divulgare e approfondire le occasioni di incontro tra genitori e figli mediante l’organizzazione di giornate, eventi, corsi, concorsi, premi, attività, iniziative e manifestazioni dedicate, avvalendosi della collaborazione di enti pubblici e privati;
-proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali;
-promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione e artistiche e partecipare ad esse con propri soci, se promosse ed organizzate da altre associazioni, enti pubblici e privati;
-promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale nelle varie discipline.



Art. 3 – Attività
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, intende promuovere varie attività.  In particolare:
attività culturali: un portale web dedicato agli intenti dell’Associazione; gestione di spazi atti allo svolgimento di laboratori, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documentari, lezioni, corsi per bambini, ragazzi, giovani e adulti; ricerca e contatto con altre forme di organizzazione socialmente radicate nel territorio per l’organizzazione sinergica di attività culturali; organizzazione di premi e/o concorsi; attività di formazione: attività di dopo-scuola e aiuto compiti rivolti a bambini e ragazzi in età scolare; corsi di recupero e/o sostegno scolastico più specifici; corsi di formazione e aggiornamento di carattere ricreativo e culturale in aula e online, teorico/pratici, sia individuali che di gruppo, rivolti a adulti, genitori e insegnanti e a tutti coloro che si occupano di età evolutiva. Istituzione di gruppi di studio o di ricerca; corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e, viceversa, organizzazione di corsi di lingua inglese per italiani; attività editoriale, letteraria e musicale: pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute, di giornali, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.  Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o personale specializzato estraneo; ricerca sponsor.
Art. 4 – L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati. E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L’Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5 – L’Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 6 – Soci
L’Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: Soci fondatori: soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilità dal Consiglio Direttivo. Soci onorari: tutti coloro i quali, per meriti riconosciuti, Il Consiglio Direttivo voglia, a suo insindacabile giudizio, attribuire tale titolo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Soci sostenitori: persone, enti o istituzioni, che abbiano contribuito e contribuiscano in maniera determinata con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico.
Tutti i soci avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l’approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L’eleggibilità agli organi amministrativi dell’Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell’assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell’Associazione anche gli enti e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante l’istituto dell’affiliazione, con modalità che saranno stabilite dal regolamento interno. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. 
Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate. I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell’Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati.

Art. 7 – La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell’adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l’onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell’attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza.

Art. 8 – Quota associativa
La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 9 – Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, sarà costituito da: beni, immobili e mobili;  quote associative; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; rimborsi, liberalità, contributi, lasciti e donazioni; ogni altro tipo di entrate.
1. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso di ulteriori rispetto al versamento della quota di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originati e a quelli annuali.
2. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’iscrizione dei nuovi associati, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Associazione, non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazioni, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atti tra vivi, né per causa di morte.

Art. 10 – L’Associazione si doterà di regolamento uniforme per le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione.

Art. 11 – L’Associazione potrà aderire a enti, federazioni e associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.
Art. 12 – Organi dell’Associazione
L’Assemblea dei soci  - Sia essa ordinaria sia straordinaria, è l’organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti. Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo partecipare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo. L’Assemblea sarà convocata, anche fuori della sede sociale, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante affissione all’albo dell’Associazione predisposto nella sede sociale, contenente l’ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. E’ prevista l’Assemblea di seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.  L’Assemblea provvede a: eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri; approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e quello preventivo dell’anno in corso, nonché il regolamento interno; modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo. 
All’Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci. Le deleghe non potranno essere rilasciate a consiglieri e revisori. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Possono partecipare all’Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile. L’Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci. In tal caso, se gli amministratori non vi provvederanno, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.
Il Consiglio Direttivo - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell’Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.  Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all’Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;  redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;   delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; rappresenta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l’ammissione di nuovi soci;  delibera, a maggioranza, la sospensione o l’espulsione dei soci; 
decide il luogo delle riunioni dell’Assemblea;  redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;  delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private.  Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l’Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.  A lui spettano: la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente; l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; la convocazione dell’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario svolge la funzione: di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione; tiene il Libro Verbali delle adunanze, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

Art. 13 – Le cariche sociali avranno durata di tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 14 – La gestione sarà controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dall’Assemblea dei soci. I Revisori accerteranno la regolarità della contabilità sociale; redigeranno una relazione annuale; verificano la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 15  – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro dei verbali, delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
I libri sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 16 – L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Entro 15 giorni prima dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per essere consultato da ogni associato.

Art. 17 – Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell’Associazione.

Art. 18 – Lo scioglimento potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 19 – In caso di scioglimento dell’Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Art. 20 – Clausola Compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del seguente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contraenti, in mancanza di accordo, la nomina dell’arbitro sarà provveduta dal Consiglio Direttivo.

Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

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